Gli avvocati prima

blog

Rilievi critici all'attuale DDL sulla modifica dell'ordinamento forense

 


Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - Disegno di Legge 1198 approvato dal Senato - per leggere il testo: clicca qui

ESERCIZIO EFFETTIVO E CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE
Alcune perplessità nascono dalla genericità del testo dell’articolo 20 del DDL il quale, se non emendato o meglio dettagliato, potrebbe generare alcuni dubbi sotto il profilo della legittimità costituzionale.
Se è vero che, ai fini della prova dell’esercizio effettivo e continuo della professione, il consiglio dell’ordine, "con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale", comprendiamo ictu oculi, come un suddetto controllo venga inevitabilmente ancorato ad un parametro valutativo assolutamente iniquo; si tratterebbe infatti di valutare come esercizio continuativo esclusivamente quello compiuto da avvocati, i quali generano una dichiarazione dei redditi annuale superiore ad una determinata soglia minima.
Ferma restando l’indeterminatezza e lacunosità assoluta del ddl circa il soggetto che dovrebbe provvedere ad identificare tale soglia e le necessarie deroghe (forse il CNF?), si pone un ulteriore inquietante scenario che di seguito pongo in forma interrogativa. Se un avvocato, per impedimento personale, familiare o semplicemente per un calo di clientela, si dovesse trovare a produrre un reddito inferiore alla soglia minima, sarebbe considerato come soggetto non esercente in modo continuo la professione ?
E’ anche in considerazione della sanzione che segue alla prova del mancato esercizio continuo che tale disposizione appare ancor più ingiustificata.
Tanto più una norma deve essere ancorata a principi di costituzionalità, quanto più severa è la sanzione che consegue al mancato rispetto della stessa.
Nel caos che ci occupa, la discontinuità nell’esercizio della professione, comporterebbe la cancellazione dall’albo. Vale a dire, la più grave delle conseguenze non disciplinari per un avvocato.
Per sua stessa natura, la professione forense, è discontinua; legata infatti ad alterne vicende e fortune, connesse da un lato all’infungibilità della prestazione e dall’altra alla concorrenza. Situazioni contingenti legate ai singoli momenti storici della vita professionale e sociale di un avvocato, liete e meno liete, quali una malattia, un lutto, la nascita di un figlio, una gravidanza, un trasloco presso un altro distretto, non possono non influire sulla produzione del reddito. In sostanza, nel caso in cui l'articolo 20 venisse approvato nell’attuale testo, si rischierebbe di mutuare l’esperienza già adottata in occasione della norma, istitutiva dei cd “studi di settore”.
In sostanza: il professionista è tenuto ad adeguarsi ad un parametro reddituale, che non rappresenta una fotografia dello stato di fatto ma che è generato da un’aspettativa da parte dello Stato circa il reddito che quel singolo professionista dovrebbe essere in grado di produrre.
Se per gli studi di settore esiste almeno un altro diritto di pari rango che si intende tutelare, (articolo 53 della costituzione), il quale impone che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e quindi, per verificare il rispetto di una norma attuativa di un precetto costituzione se ne comprime parzialmente un‘altra, ciò non avviene nel caso di cancellazione dall’albo di un avvocato, per mancata prova dell’esercizio continuo.
Nel attuale testo dell’articolo 20, verrebbe infatti per prima cosa violato l’articolo 41 della Costituzione, che sancisce la libertà dell’iniziativa privata (la professione è come un mestiere e se decidiamo – così come abbiamo deciso - di liberalizzare un mestiere, non possiamo non renderci conto dell’assurdità, consistente nel fatto di emanare una norma che prima favorisca l’accesso ad una professione e che poi individui parametri - per giunta incostituzionali - finalizzati a rendere più complessa e gravosa la permanenza del professionista sul mercato).
Ma dove l’articolo 20 si scontra in modo drammatico ed evidente con la carta costituzione, è nella violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 “tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di .. condizioni sociali. E’ compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che di fatto, limitando la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese".
Appare superfluo commentare oltre: un attento (e neanche troppo) lettore, non può non accorgersi come il concetto di “soglia minima reddituale” rappresenti il caso più evidente ed odioso di OSTACOLO !