Gli avvocati prima

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Le Specializzazioni (quando a legiferare non è il legislatore)

Con la sentenza di accoglimento 5151 del 2011 dep. 9.6.2011, la Sezione Prima del TAR romano ha accolto in pieno le nostre tesi difensive (e politico-forensi), evidenziando addirittura come “al Collegio non è dato comprendere da quale fonte normativa il CNF abbia derivato la potestà, esercitata con l’atto impugnato, di creare ex novo una figura professionale precedentemente non contemplata dal vigente ordinamento – quella dell’avvocato specialista – che si aggiunge alle figure dell’avvocato iscritto all’albo e dell’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori”; il TAR ha poi rappresentato che “in ogni caso, alla luce della perdurante vigenza dell’art. 91 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”, convertito dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, che dispone che “Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”, non è consentito dubitare che la via regolamentare è assolutamente inidonea ad incidere autonomamente su tale preclusione, posta da fonte di rango normativo primario”.

Dunque, il TAR di Roma ha definitivamente accertato “la assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della regolamentazione assunta con il gravato provvedimento” che, dunque, è stato inevitabilmente “dichiarato nullo”.

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Con il “Regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista“, approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 24.9.2010, questo organo ha dichiarato l’intento di predisporre una serie di norme sulla materia specifica al fine di supplire alla inerzia del legislatore nell’approvazione del disegno di legge sull’ordinamento professionale.

Il disegno di legge sull’ordinamento professionale giace in realtà in Parlamento ormai da qualche anno ed in verità non si tratta di un caso, dal momento che nel suo testo ultimo esprime una ratio del tutto conforme al testo che commentiamo in questo articolo.

Nella relazione di accompagnamento al Regolamento, si sostiene che lo scopo di quest’ultimo non è di creare aree di riserva a vantaggio di ristrette elite professionali; al contrario, si sostiene che esso è funzionale a tutelare l’affidamento del cittadino sulla professionalità dell’avvocato, favorendo, al contempo, l’acquisizione di saperi specialistici che sono, in quanto tali, garanzia di migliore qualità della prestazione.

Il giudizio su tali affermazioni non può risultare positivo considerato l’impianto del Regolamento che appare dimentico dei limiti che il legislatore ha posto all’organo in questione, e si risolve nella sua sostanza, nell’auto-attribuzione di poteri e di funzioni per legge assolutamente estranei al Consiglio Nazionale Forense nell’ordinamento vigente.
Si vogliono rammentare le funzioni del Consiglio Nazionale Forense de iure condito:

- una funzione prettamente amministrativa che consiste nella tenuta dell’Albo degli Avvocati Cassazionisti;
- un’altra funzione prettamente amministrativa che consiste nella predisposizione di pareri sui progetti di legge sulla Giustizia
- una funzione per così dire “normativo-amministrativa” in relazione al dovere, sancito dalla legge 1051/1957 (in relazione all’ art. 1 della L. 536/1949) di proporre la revisione ogni due anni delle tariffe forensi che poi sono comunque emanate con Decreto ministeriale (si è visto come tale potere, di reale interesse per gli avvocati, non sia stato mai osservato);
- una funzione giurisdizionale-disciplinare come organo deputato al giudizio disciplinare forense di secondo grado e nei confronti dei propri membri.

Del resto appare chiaro che al CNF non sia attribuito dalla legge alcun potere o facoltà di legiferare o porre in essere regolamenti con la finalità di custodire l’interesse dei cittadini o della collettività.

Non è quindi stabilito dalla legge che il CNF possa esercitare alcun ulteriore potere di natura normativa o regolamentare oltre quelli sopra indicati, dal momento che nel titolo V della Costituzione la materia delle professioni è attribuita alla legislazione dello Stato (e concorrente delle Regioni) mentre spetta esclusivamente allo Stato la individuazione delle figure professionali così come sancito dal Parere n. 67/2002 dall’Adunanza Generale del Consiglio di Stato del 11.4.2002.

Del resto, lo stesso art. 91 del RDL 1578/1933 dispone che:
Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale“.

E’ più che mai evidente, infatti, che la disciplina delle “specializzazioni” nell’ambito della medesima professione forense, mediante l’attribuzione del titolo di specialista, possa provocare un effetto pesantemente distorsivo della concorrenza e giammai potrà essere operata sulla base di una normativa emanata da un soggetto privo del relativo potere.

Ciò che rileva ictu oculi nella normativa non è l’invisibile diritto “collettivo” del cittadino che si sostiene vorrebbe essere tutelato, ma un insieme di norme che consentono al Consiglio Nazionale Forense di:
- attribuire in via esclusiva il titolo di specialista mediante un esame centralizzato;
- controllare, anche mediante il sistema del “silenzio assenso” (è sufficiente non occuparsene) l’esistenza in vita e l’operatività degli organismi che potranno “concedere” agli avvocati il titolo di specialista;
- verificare i titoli e controllare periodicamente (seppur in via mediata dalla previa verifica degli ordini, degradati a controllori e delatori) della permanenza dei requisiti (da ottenersi previa la frequentazione di corsi di natura specialistica).

In tal modo si attua un sistema autoreferenziale di controllo effettivo del mercato e della concorrenza tra i professionisti legali.
Cui prodest?

(articolo di Matteo Santini e Fabrizio Bruni pubblicato sulla rivista INFO IVA)