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Contro la media conciliazione obbligatoria

 

È entrato in vigore il 21 marzo 2011 il decreto legislativo n. 28 del 2010, sulla media conciliazione obbligatoria. L'aspetto che più mi preme sottolineare è la grave ed ingiustificata violazione dei diritti (anche Costituzionali) di chi ne esce certamente sconfitto; ovvero “tutti cittadini” (siano essi avvocati o no). La norma, penalizza in primis, i cittadini, i quali, loro malgrado ignari delle conseguenze drammatiche della norma, (e ciò a cagione di una campagna mediatica decisamente “pro – mediazione”), dovranno sostenere maggiori costi rispetto ad oggi, in caso di contenzioso. Non è affatto vero lo slogan pro mediazione, il quale afferma che  “i processi costano di più della mediazione!”. Ciò è infatti smentito inequivocabilmente dalla stessa lettera della norma. Infatti, ciascun cittadino dovrà innanzitutto corrispondere all’Organismo di mediazione un corrispettivo proporzionato al valore della controversia. È sufficiente leggere gli importi indicati nelle tabelle predisposte dal legislatore, per rendersi conto di quanto sia oneroso il ricorso alla mediazione (ad esempio per una controversia dal valore di euro 600.000 il costo della mediazione, per ciascuna parte, è di quasi 4000 euro !). Ed in caso di fallimento del tentativo di mediazione cosa accadrà ? Le parti dovranno affrontare il processo dall’inizio, avvalendosi ovviamente di un avvocato, con evidente duplicazione dei costi (diritti, onorari e contributo unificato). E per comprendere l’altra probabilità di insuccesso della singola mediazione e dell’istituto in genere, è sufficiente fare riferimento all’esperienza fallimentare, maturata negli anni, in riferimento all’obbligatorietà del tentativo di conciliazione nel rito del lavoro (il quale almeno era gratuito!). Mutuare istituti giuridici, da esperienze fallimentari già applicate ad altri rami del diritto, significa voler imporre senza criterio, un metodo perdente. Non sarebbe stato meglio prevedere un periodo di "sperimentazione" durante il quale, contemplare la facoltatività della media conciliazione, per poi valutarne risultati e successi (o insuccessi?). La conciliazione, prima ancora di essere un modello giuridico è un modello “culturale” e nessuna democrazia può imporre un modello culturale, prima che esso venga recepito ed accettato dalla società. Degna di nota è la disposizione inserita all’articolo 14 comma 3 del Decreto Legislativo sulla media conciliazione, la quale sancisce che “Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore”. La norma non ci dice nulla su quante volte si possa chiedere la sostituzione del mediatore e se debbano essere indicate le motivazioni della richiesta e di quale natura debbano essere. In teoria, la parte potrebbe chiedere all’infinito la sostituzione del mediatore, perché non di suo gradimento, paralizzando di fatto il tentativo di mediazione e determinando l’impossibilità assoluta di giungere ad una proposta nel termine massimo di 4 mesi. Oltretutto lo stesso regolamento attuativo prevede che, le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento; pertanto la richiesta di sostituzione del mediatore non comporterebbe alcun aumento di costo a carico della parte.

IL BLUFF DELLA MEDIA CONCILIAZIONE

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